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Agenzia Congressi Transfer Assicurazione Condizioni generali
Condizioni Generali di contratto
vendita di pacchetti turistici

1.Premessa/Nozione di pacchetto turistico
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed ilvenditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbanoessere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delleloro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pac-chetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indi-spensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art.18 delle presenti Condizioni generali di contratto.La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: Ipacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tuttocompreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli ele-menti di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfeta-rio, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo ditempo comprendente almeno una notte:a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’al-loggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchettoturistico”.

2. Fonti legislative
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre chedalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella docu-mentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia cheabbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L.27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Interna-zionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.

3. Informazione obbligatoria/Scheda tecnica
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuoricatalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella sche-da tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
• 1. estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore
• estremi della polizza assicurativa responsabilità civile
• periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo • cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

4. Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo con-trattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscrittodal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si inten-de perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel mo-mento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo siste-ma telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenticontrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighiprevisti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’i-nizio del viaggio.

5. Pagamenti
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchet-to turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richie-sta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effet-tuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancatopagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausolarisolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermedia-ria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

6. Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimentoa quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventualiaggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-vamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti lapartenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:• costi di trasporto, incluso il costo del carburante • diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse diatterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui so-pra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata incatalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cuisopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turisti-co nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuoricatalogo

7. Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelleseguenti ipotesi:• aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto ogget-tivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pac-chetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzato-re dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e nonaccettata dal consumatore.Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto
:• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento diprezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pac-chetto turistico abbia valore inferiore al primo;
• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzio-ne dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del rice-vimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazio-ne della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e nonoltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumen-to o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine sud-detto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al con-sumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipo-tesi elencate al primo comma verrà addebitato - al netto dell’acconto versa-to di cui all’art. 5/1°comma - l’importo della penale nella misura indicatanella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo (oltre al costoindividuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali sommeverranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscrit-to la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pac-chetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potràesercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o digodere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del2°e 3°comma del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare idiritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancatoraggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo onel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito,relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi daquelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungi-mento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dallamancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turisticoalternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annul-la (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio diquanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agentedi viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore aldoppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitoresecondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4°comma qualora fosse egliad annullare.

9. Modifiche dopo la partenza
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di forni-re, tranne che per un fatto proprio del consumatore, unaparte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre solu-zioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qua-lora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibilealcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizza-tore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organiz-zatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalen-te a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diversoluogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzoe di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle pre-stazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento delrientro anticipato.

10. SostituzioniIl cliente
rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
• a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comu-nicazione circa le generalità del cessionario
;• b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti,ai certificati sanitari;

 

• c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese soste-nute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificataprima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per ilpagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) delpresente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsiche un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo delcessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente puntoa). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancataaccettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale man-cata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alleparti interessate prima della partenza.

11. Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altrodocumento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti disoggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmenterichiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di nor-male prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi desti-nazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative rela-tive al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere ditutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadem-pienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornireall’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo pos-sesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confrontidei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore delpregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicheràaltresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particola-ri richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sullemodalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12. Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in cata-logo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e forma-li indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competentiPubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferi-sce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant unapropria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valuta-zione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13. Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’i-nadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi for-nitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del con-sumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimonel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee allafornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forzamaggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Ilvenditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchettoturistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organiz-zazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioninascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per taleresponsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14. Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può inogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle conven-zioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne hadeterminato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsaviadel 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzionedi Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi diresponsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non puòsuperare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” pre-visto dall’art. 13 n°2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altrodanno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ..

15. Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatoreimposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimen-to agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità(artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto èimputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impre-vedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dalconsumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentantelocale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consu-matore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltredieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabi-le, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizza-tore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivantidall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibilestipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in casodi incidenti e malattie.

18. Fondo di garanzia
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle At-tività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivol-gersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di falli-mento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle se-guenti esigenze
:• a) rimborso del prezzo versato
;• b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso dirientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenzeimputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità diintervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n.249 del 12/10/1999 (ai sensi del-l’art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).

Addendum
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A) Disposizioni normativeI contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di sog-giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosiconfigurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero dipacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne leprevisioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonchédalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servi-zio oggetto di contratto.
B) Condizioni di contrattoA tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizionigenerali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4,1°comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1°comma; art. 11; art. 15; art.17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la confi-gurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. Laterminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corri-spondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (vendito-re, soggiorno ecc.).Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione Obbligatoria ai sensi del-l’art.16 della L.269/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusio-ne i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se glistessi sono commessi all’estero. Privacy - Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pienorispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei datipersonali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioniche formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso nonsaranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati arichiesta del consumatore.